Intramoenia: il Senato approva
La commissione Sanità in deliberante vara il ddl di riforma. Il provvedimento alla Camera per il varo defintivo
Ecco le novità,
rispetto al testo proposto dal governo e ridotto in commissione Sanità al solo
articolo sull'intramoenia, contenute nel ddl approvato oggi al Senato.
18 mesi di tempo. "Per garantire l'esercizio dell'attività
libero-professionale intramuraria, le Regioni e le province autonome assumono
le più idonee iniziative volte ad assicurare gli interventi di ristrutturazione
edilizia, presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le
aziende ospedaliere universitarie, i policlinici universitari a gestione
diretta e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto
pubblico, necessari per rendere disponibili i locali destinati a tale
attività". Queste iniziative dovranno essere completate "entro il
termine di diciotto mesi a decorrere dalla data del 31 luglio 2007". Le
Regioni dovranno trasmette al ministro della Salute
una relazione sull'attuazione delle nuove norme di legge "con cadenza
trimestrale, fino al conseguimento effettivo del definitivo passaggio al regime
ordinario".
Locali esterni solo ove necessario.
Solo "limitatamente a tale periodo", i 18 mesi, e limitatamente
"agli ambiti in cui non siano ancora state adottate le iniziative"
per mettere a disposizione locali nelle strutture
pubbliche, "continuano ad applicarsi i provvedimenti gia'
adottati per assicurare l'esercizio dell'attività libero-professionale
intramuraria". Nel medesimo periodo, "le regioni e le province
autonome procedono all'individuazione e all'attuazione delle misure dirette ad
assicurare [à] il definitivo passaggio al regime ordinario del sistema della attività libero-professionale intramuraria". Tra le misure impiegabili, "ove sia
adeguatamente dimostrata la necessità", e' prevista "l'acquisizione
di spazi ambulatoriali esterni, aziendali e pluridisciplinari,
per l'esercizio di attività sia istituzionali sia in
regime di libera professione intramuraria", attraverso "l'acquisto,
la locazione, la stipula di convenzioni". Inoltre, in ogni caso, le
regioni e le province autonome devono garantire che le aziende
"gestiscano, con integrale responsabilità propria, l'attività
libero-professionale intramuraria, al fine di assicurarne il corretto
esercizio, in particolare nel rispetto delle seguenti modalità".
Spazi 'misti' per gli ambulatori. "Esclusivamente per
l'attività clinica e diagnostica ambulatoriale, gli spazi e le attrezzature
dedicati all'attività istituzionale possono essere utilizzati anche per
l'attività libero-professionale intramuraria, garantendo la separazione delle
attività in termini di orari, prenotazioni e modalità
di riscossione dei pagamenti".
Prenotazioni i riscossioni gestite
dall'azienda. Il ddl prevede "l'affidamento a personale aziendale, o comunque dall'azienda a cio'
destinato, senza ulteriori oneri aggiuntivi, del servizio di prenotazione delle
prestazioni, da eseguire in sede o tempi diversi rispetto a quelli
istituzionali, al fine di permettere il controllo dei volumi delle medesime
prestazioni, che non debbono superare, globalmente considerati, quelli eseguiti
nell'orario di lavoro". Conferma la "garanzia della riscossione degli
onorari relativi alle prestazioni erogate sotto la
responsabilità delle aziende" e la "determinazione, in accordo con i
professionisti, di un tariffario idoneo". Tempi d'attesa e urgenze
differite. Il testo prevede "il monitoraggio aziendale dei tempi di attesa delle prestazioni erogate nell'ambito
dell'attività istituzionale, al fine di assicurare il rispetto dei tempi medi
fissati da specifici provvedimenti". L'attivazione "di meccanismi di
riduzione dei medesimi tempi medi". E la
"garanzia che, nell'ambito suddetto dell'attività istituzionale, le
prestazioni aventi carattere di urgenza differibile
vengano erogate entro 72 ore dalla richiesta". Inoltre, viene
indicato l'obiettivo, senza fissare scadenze, del "progressivo
allineamento dei tempi di erogazione delle prestazioni nell'ambito
dell'attività istituzionale ai tempi medi di quelle rese in regime di libera
professione intramuraria, al fine di assicurare che il ricorso a quest'ultima
sia conseguenza di libera scelta del cittadino e non di carenza
nell'organizzazione dei servizi resi".
Relazione del ministro. Il ministro della Salute dovrà presentare
"annualmente al Parlamento una relazione sull'esercizio della libera
professione medica intramuraria [...] con particolare riferimento alle implicazioni sulle liste
d'attesa e alle disparità nell'accesso ai servizi sanitari pubblici".
Piano aziendale e informazione agli utenti. "Ogni azienda predispone un
piano aziendale, concernente [à] i volumi di attività
istituzionale e di attività libero-professionale intramuraria". Le stesse
aziende "assicurano adeguata pubblicità ed informazione relativamente
ai piani", principalmente attraverso l'esposizione all'interno
delle corsie e l'informazione delle associazioni degli utenti. I piani dovranno
esser presentati alla Regione "entro quattro mesi dall'entrata in vigore
della legge e, successivamente, entro un limite
massimo di tre anni dall'approvazione del piano precedente". La Regione
valuta i piani e subito dopo l'approvazione, li trasmette al ministero della
Salute: "Decorsi sessanta giorni dalla trasmissione, in assenza di osservazioni da parte del ministero della salute, i piani
si intendono operativi".
Poteri sostitutivi e fondi congelati.
Le Regioni e le province autonome devono assicurare il rispetto delle nuove
norme "anche mediante l'esercizio di poteri sostitutivi e la destituzione,
nell'ipotesi di grave inadempienza, dei direttori generali delle aziende".
In caso di mancato adempimento delle regioni spetta al governo esercitare i
poteri sostitutivi. Inoltre, viene "precluso
l'accesso ai finanziamenti a carico dello Stato integrativi rispetto ai livelli
di cui all'accordo sancito l'8 agosto 2001 dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome". Osservatorio. "Entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge e' attivato
l'Osservatorio nazionale sullo stato di attuazione dei programmi di adeguamento
degli ospedali e sul funzionamento dei meccanismi di controllo a livello
regionale e aziendale".
Tempo parziale per dirigenza medica. "E ammesso il ricorso
all'istituto del lavoro a tempo parziale per i dirigenti sanitari,
esclusivamente nei casi in cui risulti comprovata una
particolare esigenza familiare o sociale e fermo restando il rapporto di lavoro
esclusivo, con sospensione, fino al ripristino del rapporto a tempo pieno,
dell'attività libero-professionale intramuraria eventualmente in corso di
svolgimento". Le circostanze per le quali e'
consentito il part-time "sono stabilite dai contratti collettivi nazionali
di lavoro". Il Senato ha fissato un tetto: "L'azienda ammette i
dirigenti all'impegno ridotto in misura non superiore al dieci per cento".
Differimento intramoenia per infermieri e radiologi.
Per le prestazioni aggiuntive degli infermieri e dei tecnici sanitari di
radiologia medica, "il termine del 31 maggio 2007, previsto dall'articolo
1, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, è differito fino alla
definizione della disciplina di tali prestazioni aggiuntive nell'ambito del
contratto collettivo nazionale di comparto 2006-2009 e non oltre la data di entrata in vigore del contratto medesimo".