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Intramoenia: il Senato approva

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La commissione Sanità in deliberante vara il ddl di riforma. Il provvedimento alla Camera per il varo defintivo

Ecco le novità, rispetto al testo proposto dal governo e ridotto in commissione Sanità al solo articolo sull'intramoenia, contenute nel ddl approvato oggi al Senato.
18 mesi di tempo. "Per garantire l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria, le Regioni e le province autonome assumono le più idonee iniziative volte ad assicurare gli interventi di ristrutturazione edilizia, presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, i policlinici universitari a gestione diretta e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, necessari per rendere disponibili i locali destinati a tale attività". Queste iniziative dovranno essere completate "entro il termine di diciotto mesi a decorrere dalla data del 31 luglio 2007". Le Regioni dovranno trasmette al ministro della Salute una relazione sull'attuazione delle nuove norme di legge "con cadenza trimestrale, fino al conseguimento effettivo del definitivo passaggio al regime ordinario".
Locali esterni solo ove necessario. Solo "limitatamente a tale periodo", i 18 mesi, e limitatamente "agli ambiti in cui non siano ancora state adottate le iniziative" per mettere a disposizione locali nelle strutture pubbliche, "continuano ad applicarsi i provvedimenti gia' adottati per assicurare l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria". Nel medesimo periodo, "le regioni e le province autonome procedono all'individuazione e all'attuazione delle misure dirette ad assicurare [à] il definitivo passaggio al regime ordinario del sistema della attività libero-professionale intramuraria".  Tra le misure impiegabili, "ove sia adeguatamente dimostrata la necessità", e' prevista "l'acquisizione di spazi ambulatoriali esterni, aziendali e pluridisciplinari, per l'esercizio di attività sia istituzionali sia in regime di libera professione intramuraria", attraverso "l'acquisto, la locazione, la stipula di convenzioni". Inoltre, in ogni caso, le regioni e le province autonome devono garantire che le aziende "gestiscano, con integrale responsabilità propria, l'attività libero-professionale intramuraria, al fine di assicurarne il corretto esercizio, in particolare nel rispetto delle seguenti modalità".

Spazi 'misti' per gli ambulatori. "Esclusivamente per l'attività clinica e diagnostica ambulatoriale, gli spazi e le attrezzature dedicati all'attività istituzionale possono essere utilizzati anche per l'attività libero-professionale intramuraria, garantendo la separazione delle attività in termini di orari, prenotazioni e modalità di riscossione dei pagamenti".
Prenotazioni i riscossioni gestite dall'azienda. Il ddl prevede "l'affidamento a personale aziendale, o comunque dall'azienda a cio' destinato, senza ulteriori oneri aggiuntivi, del servizio di prenotazione delle prestazioni, da eseguire in sede o tempi diversi rispetto a quelli istituzionali, al fine di permettere il controllo dei volumi delle medesime prestazioni, che non debbono superare, globalmente considerati, quelli eseguiti nell'orario di lavoro". Conferma la "garanzia della riscossione degli onorari relativi alle prestazioni erogate sotto la responsabilità delle aziende" e la "determinazione, in accordo con i professionisti, di un tariffario idoneo". Tempi d'attesa e urgenze differite. Il testo prevede "il monitoraggio aziendale dei tempi di attesa delle prestazioni erogate nell'ambito dell'attività istituzionale, al fine di assicurare il rispetto dei tempi medi fissati da specifici provvedimenti". L'attivazione "di meccanismi di riduzione dei medesimi tempi medi". E la "garanzia che, nell'ambito suddetto dell'attività istituzionale, le prestazioni aventi carattere di urgenza differibile vengano erogate entro 72 ore dalla richiesta". Inoltre, viene indicato l'obiettivo, senza fissare scadenze, del "progressivo allineamento dei tempi di erogazione delle prestazioni nell'ambito dell'attività istituzionale ai tempi medi di quelle rese in regime di libera professione intramuraria, al fine di assicurare che il ricorso a quest'ultima sia conseguenza di libera scelta del cittadino e non di carenza nell'organizzazione dei servizi resi".  

Relazione del ministro. Il ministro della Salute dovrà presentare "annualmente al Parlamento una relazione sull'esercizio della libera professione medica intramuraria [...] con particolare riferimento alle implicazioni sulle liste d'attesa e alle disparità nell'accesso ai servizi sanitari pubblici". Piano aziendale e informazione agli utenti. "Ogni azienda predispone un piano aziendale, concernente [à] i volumi di attività istituzionale e di attività libero-professionale intramuraria". Le stesse aziende "assicurano adeguata pubblicità ed informazione relativamente ai piani", principalmente attraverso l'esposizione all'interno delle corsie e l'informazione delle associazioni degli utenti. I piani dovranno esser presentati alla Regione "entro quattro mesi dall'entrata in vigore della legge e, successivamente, entro un limite massimo di tre anni dall'approvazione del piano precedente". La Regione valuta i piani e subito dopo l'approvazione, li trasmette al ministero della Salute: "Decorsi sessanta giorni dalla trasmissione, in assenza di osservazioni da parte del ministero della salute, i piani si intendono operativi".
Poteri sostitutivi e fondi congelati. Le Regioni e le province autonome devono assicurare il rispetto delle nuove norme "anche mediante l'esercizio di poteri sostitutivi e la destituzione, nell'ipotesi di grave inadempienza, dei direttori generali delle aziende". In caso di mancato adempimento delle regioni spetta al governo esercitare i poteri sostitutivi. Inoltre, viene "precluso l'accesso ai finanziamenti a carico dello Stato integrativi rispetto ai livelli di cui all'accordo sancito l'8 agosto 2001 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome".  Osservatorio. "Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e' attivato l'Osservatorio nazionale sullo stato di attuazione dei programmi di adeguamento degli ospedali e sul funzionamento dei meccanismi di controllo a livello regionale e aziendale".

Tempo parziale per dirigenza medica. "E ammesso il ricorso all'istituto del lavoro a tempo parziale per i dirigenti sanitari, esclusivamente nei casi in cui risulti comprovata una particolare esigenza familiare o sociale e fermo restando il rapporto di lavoro esclusivo, con sospensione, fino al ripristino del rapporto a tempo pieno, dell'attività libero-professionale intramuraria eventualmente in corso di svolgimento". Le circostanze per le quali e' consentito il part-time "sono stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro". Il Senato ha fissato un tetto: "L'azienda ammette i dirigenti all'impegno ridotto in misura non superiore al dieci per cento".
Differimento
intramoenia per infermieri e radiologi. Per le prestazioni aggiuntive degli infermieri e dei tecnici sanitari di radiologia medica, "il termine del 31 maggio 2007, previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, è differito fino alla definizione della disciplina di tali prestazioni aggiuntive nell'ambito del contratto collettivo nazionale di comparto 2006-2009 e non oltre la data di entrata in vigore del contratto medesimo".

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