L'etico resta in farmacia
Un emendamento del relatore cancella l’articolo della Camera e riprende le proposte che la categoria aveva elaborato al Tavolo tecnico
La X Commissione del Senato, ha ripreso l'esame del DDL 1644, noto come Bersani-Ter; il relatore, Senatore Egidio Banti, ha presentato un emendamento all'articolo 2, che conteneva la liberalizzazione della vendita dell'etico di Fascia C, concernente "Disposizioni in materia di farmacie e di classificazione di medicinali". "Ho depositato un nuovo testo - ha dichiarato Banti - sostitutivo del precedente, e naturalmente concordato con la maggioranza, che se verrà approvato consentirà di evitare lo stralcio. Lo esamineremo formalmente la settimana prossima (il 18 dicembre, ndr)". Nel provvedimento è prevista "una delega breve all'Esecutivo perché entro quattro mesi riordini i criteri di apertura delle farmacie garantendo l'accesso a nuovi laureati e a persone che non sono già titolari di una farmacia". Viene completamente superata, dunque, la questione della vendita dei farmaci di fascia C con ricetta anche in parafarmacie e supermercati: "nell'articolo è previsto il cosiddetto de-listing: entro tre mesi l'AIFA dovrà uniformare i criteri di vendita dei farmaci di fascia C a quelli degli altri Paesi europei, dove molti più medicinali sono venduti senza obbligo di ricetta. In questo modo più prodotti potranno essere venduti anche a prezzo scontato nelle parafarmacie e nei corner della Grande distribuzione". Soddisfazione per il contenuto dell'emendamento hanno espresso il presidente della Federazione nazionale Giacomo Leopardi, il vicepresidente Andrea Mandelli e il segretario Maurizio Pace che, assieme ai rappresentanti di Federfarma e Assofarm, avevano partecipato ai lavori del tavolo tecnico di cui l'emendamento riprende le conclusioni. La Federazione vuole altresì ringraziare il ministro della Salute, Livia Turco per l'impegno e la coerenza dimostrati un una situazione non facile. I decreti legislativi previsti dall'emendamento saranno dunque emanati su proposta del ministero della Salute, di concerto con il ministero dell'Economia e delle Finanze e, per i profili di specifica competenza, con il Ministero dello Sviluppo Economico, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza permanente Stato-Regioni, da esprimersi, rispettivamente, entro quaranta e trenta giorni. Tali decreti, come illustrato in una circolare della Federazione nazionale, dovranno essere adottati nel rispetto di precisi e specifici criteri direttivi tra i quali si segnalano i seguenti: revisione del rapporto farmacie/abitanti necessario per l'apertura delle nuove sedi farmaceutiche; introduzione di ulteriori criteri derogatori per l'apertura di farmacie che consentano anche di attivare esercizi farmaceutici in luoghi particolari (porti, aeroporti, stazioni ferroviarie, aree di servizio autostradali, centri commerciali e grandi strutture di vendita); obbligo del decentramento delle farmacie, eventualmente tramite sorteggio, ovvero istituendo una sede farmaceutica aggiuntiva; armonizzare la disciplina della titolarità nelle varie forme gestionali (persona fisica, società di persone e società cooperativa a r.l.); limite di età di settanta anni per la titolarità della farmacia in forma individuale e per la direzione della farmacia gestita in società; conferma del diritto di prelazione dei Comuni nella misura del 50% delle farmacie di nuova istituzione; concorso per soli titoli per l'assegnazione di sedi farmaceutiche; previsione di un punteggio maggiorato per l'attività in farmacie rurali sussidiate e di un punteggio specifico per l'attività nei corner e nelle parafarmacie; previsione di un punteggio minimo per l'idoneità, che permane quale requisito necessario per l'acquisto di una farmacia anche a titolo successorio; riserva ai quarantenni della vincita a concorso delle farmacie rurali sussidiate, fatte salve motivate eccezioni; riserva di una quota delle farmacie a concorso a raggruppamenti di almeno tre farmacisti con l'obbligo della gestione in forma societaria; in sede di prima applicazione della nuova disciplina concorsuale, esclusione dalla partecipazione per i titolari di farmacia, fatta eccezione per i titolari di farmacie rurali sussidiate; liberalizzazione degli orari di apertura delle farmacie, fermi restando i livelli minimi di servizio che dovranno essere assicurati sulla base delle disposizioni regionali.