aa

l'opinione

La Camera boccia i consulenti del lavoro

stampa

di Luigi Berliri

Doccia fredda per i consulenti del Lavoro. La presidenza della Camera ha dichiarato inammissibile un emendamento del governo al decreto sulle banche che prevedeva, tra l’altro, l’obbligo di laurea per i consulenti del lavoro. Per la categoria si tratta di un altro schiaffo in piena faccia. All’inizio della legislatura, otto mesi fa, il ministro dell’Università, Fabio Mussi ha ritirato il decreto ministeriale di accesso alle professioni, elaborato a suo tempo dal sottosegretario Maria Grazia Siliquini, dopo ampia concertazione con i professionisti, nel quale già si prevedeva un innalzamento della qualifica dei consulenti di lavoro attraverso l’obbligo di laurea. Poi è arrivato il disegno di legge Mastella che consente l’esercizio della professione anche ai diplomati. E oggi l’ultimo affronto: l’emendamento del governo dichiarato inammissibile per estraneità di materia. L'emendamento del governo dichiarato inammissibile contiene norme su tasse di concessione sulle società, pubblicità dei prodotti del tabacco, reti e servizi interattivi, autorizzazioni al lavoro di cittadini di stati terzi, diritto d'autore, attribuzioni dei consulenti del lavoro, soggiorni di breve durata per gli immigrati. E per l’opposizione proprio la Siliquini ha condannato “la manfrina di questo Governo che continua e temo che l’obiettivo sia quello di arrivare all’abolizione del valore legale del titolo di studio”. Ecco il testo dell'emendamento dichiarato inammissibile:

          c) all'articolo 3, comma 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

          «d) abbiano conseguito la laurea triennale o quinquennale riconducibile agli insegnamenti delle facoltà di giurisprudenza, economia, scienze politiche, nonché il diploma universitario o la laurea triennale in consulenza del lavoro, o laurea quadriennale in giurisprudenza, in scienze economiche e commerciali o in scienze politiche»;

          d) dopo l'articolo 9 è aggiunto il seguente:

      «Art. 9-bis. - 1. Coloro che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro con il diploma di scuola secondaria superiore possono iscriversi al relativo Albo entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. I soggetti non in possesso dei titoli di laurea di cui all'articolo 3, comma 2, lettera d) che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, abbiano ottenuto il certificato di compiuta pratica, o siano iscritti al registro dei praticanti, o abbiano presentato domanda d'iscrizione al predetto registro dei praticanti, possono sostenere l'esame di abilitazione entro e non oltre il 31 dicembre 2013».

ultim'ora

Hacked By attacker >>>


Roma – 26 marzo. Ore 9,30 Sala Conferenze Camera dei Deputati. Dibattito pubblico “La Riforma delle Professioni che vogliamo”. Organizzato da Assoprofessioni. >>>


Cronistoria dell’attacco alle professioni: da Amato a Bonino via Bersani. >>>