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l'opinione

Tempo di riforme per gli enti previdenziali ex D.Lgs. 103/1996

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di Mario Schiavon (Presidente Enpapi)

A poco più di dieci anni dall’istituzione degli Enti di previdenza di categoria di nuova generazione, l’assetto previdenziale del Paese, così come il mercato del lavoro e i profili professionali, hanno subito tali trasformazioni da richiedere opportune modifiche legislative di adeguamento, proprio a partire dal decreto legislativo 103/96, che regola la natura e l’attività di tutela previdenziale di soggetti come Enpapi (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica). Le tre principali direttive di aggiornamento legislativo sulle quali Enpapi, insieme con gli altri Enti istituti ai sensi del decreto 103/96, si sta muovendo, sono fra loro eterogenee. In primis, si evidenzia l’innalzamento di due punti percentuali dell’aliquota del contributo integrativo, previsto dall’articolo 8, comma 3, del citato decreto legislativo “103” (attualmente pari al 2%) che, come è noto, resta a carico di coloro che si avvalgono delle attività professionali degli Iscritti. Si ritiene che questa sia, ormai, una misura necessaria, finalizzata tanto all’incremento dei montanti contributivi, quanto all’implementazione di nuove forme di assistenza in favore degli Iscritti, che rappresentano anch’esse, al pari delle forme di tutela previdenziale obbligatoria, misure che assolvono i diritti fondamentali dei lavoratori (in questo caso, dei professionisti) previsti dall’articolo 38 della Carta Costituzionale. tali proventi consentirebbero, pertanto, di realizzare un principio di solidarietà infracategoriale insito nella stessa natura dell’Ente e che, al momento, non può essere pienamente attuato, atteso l’attuale livello dei fondi appositamente destinati, che non consente l’adozione di una vera e propria politica di assistenza. In realtà, questa proposta trae il suo modello dal già collaudato sistema adottato dagli Enti privatizzati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, che hanno già avuto modo di accedere alla possibilità di usufruire dell’incremento del contributo integrativo. Peraltro, questa modifica legislativa non comporterebbe effetti economici indesiderati in quanto le prestazioni rese dai professionisti iscritti agli Enti di previdenza privati istituiti ai sensi del più volte richiamato decreto legislativo 103/96 – ossia infermieri, assistenti sanitari, infermieri pediatrici, periti industriali, psicologi, biologi, attuari, geologi, chimici, dottori agronomi - non sono inserite nel “paniere” considerato dall’ISTAT per il calcolo del tasso di inflazione. La seconda linea di modifica proposta dai nostri Enti attiene ad un elemento strutturale di questi soggetti, in particolare ad uno dei suoi Organi di Amministrazione, il Consiglio di Indirizzo Generale, deputato a definire le linee guida politiche in tema di previdenza, assistenza e investimenti. Secondo la normativa vigente, la sua composizione è proporzionale al numero degli Iscritti – un componente ogni mille, circostanza, questa che, nei casi di un’ampia popolazione assicurata, lo renderebbe poco snello, dal punto di vista del suo funzionamento . Ponendo all’attuale articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, una soglia massima di componenti, fissata in 30, si proporrebbe una reale soluzione ad una serie di problematiche che gli Enti, in virtù del loro importante sviluppo, già avvertono, visto che, dopo i primi dieci anni di attività e di consolidamento, presso le categorie interessate, di una cultura della previdenza, oggi si registra un costante e generalizzato aumento del numero degli Iscritti. Parallelamente, l’organo di indirizzo generale vede ampliarsi le sue funzioni, non più circoscritte all’approvazione del bilancio o alle modifiche statutarie e regolamentari, espressamente assegnate dagli statuti, quanto estese alla più generale sfera politica, declinata di volta in volta su questioni particolari. Infine, gli enti di previdenza privati chiedono una revisione mirata delle disposizioni contenute nel comma 505 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) che sembrerebbero presentare elementi di incoerenza con il principio di autonomia gestionale, organizzativa e contabile, coma da norma sancita nel decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509. Nell’ultima legge finanziaria varata, infatti, è stato previsto che le norme relative al contenimento delle spese siano applicate a quelle Pubbliche Amministrazioni incluse nell’elenco predisposto dall’ISTAT ai sensi dell’art. 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), nel quale sono stati inseriti anche gli Enti di previdenza privati dei liberi professionisti, omologati, in questo caso in modo opinabile, alle Pubbliche Amministrazioni. L’opinabilità è data dal fatto che gli enti di previdenza privati, in possesso di autonomia gestionale, organizzativa e contabile, non possono essere sottoposti a vincoli di spesa come previsto dalla Legge finanziaria. A pochi giorni dalla discussione parlamentare sulla nuova Legge finanziaria e in un clima di grande sensibilità per la riforma dei temi previdenziali, chi vive quotidianamente all’interno degli enti di previdenza privati non può non sottoporre al Legislatore indicazioni di modifiche legislative che ormai sono diventate inderogabili.
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