Niente elenchi clienti/fornitori per i Curatori Fallimentari
di Luca Corvi (Giunta Nazionale UNGDC) e Stefano Andreani
Stante il tenore letterale della norma (art. 37, commi 8 e 9, del D.L. 223/06; art. 1, comma 337, della L. 296/06; art. 15, comma 3-ter, del D.L. 81/07) e delle relative circolari emanate (si richiama, tra tutte, la n. 53/E del 2007, di recente emanata) appare chiaro che : “lo spirito della norma e il suo intento ultimo consente di affermare che destinatari dell’esonero in disamina, per l’anno 2006, sono tutti gli esercenti attività economiche e professionali non obbligati alla tenuta della contabilità ordinaria ai fini delle imposte dirette”. Questa interpretazione resa dall’Agenzia delle Entrate nella citata circolare sembra esonerare, di fatto, per l’anno 2006 i Curatori Fallimentari dalla presentazione degli elenchi clienti/fornitori, non essendo le procedure concorsuali, in alcun modo, tenute alla contabilità ordinaria ai fini delle imposte dirette. Pertanto, per il periodo di imposta intercorrente dal 01/01/2006 alla data di dichiarazione del fallimento, il predetto onere graverebbe sul legale rappresentante della impresa fallita e non sul Curatore Fallimentare, il quale nella maggior parte dei casi non sarebbe nemmeno in condizione di acquisire i dati necessari alla compilazione degli elenchi. Di converso, adottando un atteggiamento prudenziale, il fallimento, nell’anno in cui è dichiarato, potrebbe essere assimilato ad una “trasformazione sostanziale” dell’impresa, dove il soggetto preesistente (l’impresa in bonis) si è estinto (nel particolare significato che tale termine ha nella circolare cui ci stiamo riferendo), con la conseguenza che gli elenchi, per il solo anno nel quale è avvenuto il fallimento, dovrebbero essere presentati dal Curatore, separatamente per i due periodi, quello dall’inizio dell’anno sino alla data di dichiarazione di fallimento e quello da tale data sino al 31 dicembre, sempre che l’impresa ne fosse tenuta. Vista la delicatezza della questione, sarebbe auspicabile un ulteriore, nonché tempestivo, intervento interpretativo da parte dell’Agenzia delle entrate.