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L'Ucpi fissa i primi criteri per l'applicazione del regolamento sulla formazione continua: messo a punto dal Cnf

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L’Ucpi ribadisce l’impegno assunto con il Cnf e fissa i primi criteri di applicazione del Regolamento e del protocollo d’intesa con il Consiglio nazionale forense. La Giunta dell’Unione delle Camere penali italiane nella delibera approvata lo scorso 23 novembre ha ribadito che «l’attività di formazione permanente deve essere svolta dai soggetti istituzionali ed associativi dell’Avvocatura». Solo questi ultimi, continuano i penalisti, «hanno le necessarie competenze per garantirne la qualità e sono portatori degli interessi dell’Avvocatura stessa al proprio rinnovamento attraverso la sempre maggiore qualificazione professionale». Tuttavia, mette in guardia l’Ucpi, tale attività non può essere affidata ad enti estranei all’Avvocatura che siano motivati da logiche d’impresa. L’Unione delle Camere penali ha espresso, inoltre, apprezzamento per la scelta del Cnf di valorizzare il ruolo delle Associazioni forensi nella formazione continua. E ha confermato l’impegno «a svolgere l’attività di formazione mettendo a frutto il proprio patrimonio e la propria competenza specifica costruita in decenni di esperienza». La delibera sulla formazione continua. L’Ucpi in una delibera approvata dalla Giunta lo scorso 23 novembre (qui leggibile nei documenti correlati) ha stabilito che fino al 31 luglio 2008 siano rispettati alcuni criteri. Scuola centrale di formazione specialistica per l’avvocato penalista. Per essere ammessi alla Scuola occorre presentare una dichiarazione di prevalenza dell’attività penalistica, sottoscritta dal candidato e, per conferma del suo contenuto, dal presidente della Camera penale competente per territorio o, in mancanza, dal presidente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati. Inoltre, il candidato deve dimostrare di aver esercitato l’attività professionale nel settore penale per almeno cinque anni o di aver conseguito l’attestato di proficua frequenza ad un corso organizzato da una camera penale territoriale. Infine, continua l’Ucpi, devono essere preferiti i concorrenti che non abbiano mai frequentato la Scuola centrale di formazione specialistica per l’avvocato penalista in anni precedenti, rispetto a coloro che l’abbiano già frequentata. Scuole territoriali. Vengono confermati i criteri fissati dal regolamento delle Scuole Ucpi approvato dalla Giunta con delibera del 6 novembre 2005. Eventi formativi. I relatori devono essere scelti fra avvocati di consolidata esperienza professionale e docenti universitari, e, per esigenze particolari, da magistrati ed esperti. Quanto ai contenuti devono riguardare temi di attualità giuridica e professionale del settore penalistico e materie ausiliarie. Funzione di controllo. Sarà la Giunta dell’Ucpi, attraverso una propria commissione, a controllare le attività formative. Commissione destinata a riorganizzare l’intera struttura della formazione Ucpi.
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