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l'opinione

No a penalisti senza specializzazione

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di Elisa Pastore

Il processo penale esige la specializzazione del difensore e, quale suo indefettibile corollario, la sua pubblica riconoscibilità. Lo sostiene un documento dell´Unione delle Camere Penali presentato a Roma nel corso della giornata nazionale di studio sul tema  “Qualificazione dell'avvocato:accesso, specializzazione, albi di specialità nella nuova legge professionale forense”. “Il processo penale - si legge nel documento - è la sede nella quale si decide la sorte dei più rilevanti valori umani e sociali tutelati dalla Costituzione, primo fra tutti il diritto alla libertà personale. E’ per tale ragione che il legislatore ha elaborato una disciplina processuale  caratterizzata da una complessità tecnica che impone elevati livelli di preparazione e di competenza specifica in capo al difensore”. Il processo penale, quindi, esige la specializzazione del difensore e, quale suo indefettibile corollario, la sua pubblica riconoscibilità. Per l’Unione Camere Penali, la specializzazione, rende necessarie alcune scelte: prevedere forme di collegamento, di carattere pratico e seminariale, tra la fase finale della preparazione universitaria e l’inizio del tirocinio forense; istituire scuole che offrono una preparazione specialistica, la cui frequenza sia accompagnata da una pratica professionale specialistica; istituire l’esame di specialità, al quale si è ammessi sulla base di attestati di frequenza alla scuola specialistica e di esercizio della pratica penale specialistica; organizzare un articolato sistema di controllo della continuità dell’esercizio specialistico e dell’aggiornamento obbligatorio. Il documento della Camere Penali sottolinea inoltre che la regolamentazione della specializzazione dovrà tener conto della situazione esistente e delle specificità già acquisite dagli avvocati, che potranno svolgere l’attività in ogni settore del diritto, indipendentemente dall’iscrizione ad un elenco di specialità. Viceversa, la specializzazione della difesa penale, meramente elettiva in caso di scelta fiduciaria, deve costituire l’obbligo in ogni caso in cui sia lo Stato a fornire un difensore a chi ne ha la necessità. Il diritto di difesa, quindi, rende necessaria la specializzazione per l’iscrizione negli elenchi dei difensori d’ufficio e del patrocinio gratuito penale. Per quanto riguarda il ddl delega del governo sulle professioni intellettuali, per l’Unione Camere Penali è una base per prevedere e disciplinare il principio della specializzazione, mentre il ddl depositato al Senato, primo firmatario il diessino Calvi, “si presta alle integrazioni necessarie a realizzare i principi sopra enunciati”.

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