Risarcimenti più ampi per professionisti per inabilità da incidente stradale
di Luigi Berliri
Risarcimenti più ampi per i professionisti per i danni derivanti da incidente stradale. La sentenza n.23917 del 9 novembre 2006 della Terza sezione civile della Cassazione, infatti, ha annullato con rinvio una decisione della Corte di appello di Brescia, che, ai fine del risarcimento del danno, nel ricostruire il reddito netto di un lavoratore autonomo, aveva sottratto dallo stesso anche oneri non legati all’attività professionale. Per la Cassazione, il reddito cui si deve fare riferimento in caso si indennizzo per incidente stradale deve essere calcolato sottraendo ai compensi percepiti, al lordo delle ritenute d’acconto, solo i costi sostenuti per l’attività professionale. Al riguardo la norma cui fare riferimento, per la Terza sezione della Cassazione, è l’articolo 50 del Dpr n.597/73, e non concorrono, quindi, ai fini del computo del reddito netto da lavoro autonomo per calcolare gli indennizzi per incidenti stradali, gli oneri deducibili in base all’art.10 del Dpr n.917/86. La Cassazione ha sottolineato che così facendo non si determinerebbero risarcimenti diversi, a parità di inabilità, nei casi in cui i danneggiati siano separati o divorziati, abbiano sostenuto diverse spese mediche o di istruzione, etc.