aa

notizie

stampa

Imprese

Il Governo italiano, dopo essere stato condannato per inadempimento dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee per mancato recepimento della direttiva 2002/14/CE nel termine previsto (23 marzo 2005), ha emanato il D.lgs. 6 febbraio 2007, n. 25 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 21 marzo 2007 - in attuazione della stessa. Il decreto, entrato in vigore il 22 marzo 2007, si propone di individuare un quadro generale in tema di diritto all’informazione ed alla consultazione dei lavoratori nelle imprese o nelle unità produttive situate in Italia. Secondo  la stessa direttiva, infatti, «l’informazione e la consultazione in tempo utile costituiscono una condizione preliminare del successo dei processi di ristrutturazione e di adattamento delle imprese alle nuove condizioni indotte dalla globalizzazione dell’economia, in particolare mediante lo sviluppo di nuove procedure di organizzazione del lavoro» (1) .
Innanzitutto, vengono definite sia l’ «informazione» che la «consultazione». Per «informazione» si intende la trasmissione di dati da parte del datore di lavoro ai rappresentanti dei lavoratori per consentire loro di conoscere ed esaminare questioni attinenti all’attività d’impresa. Per «consultazione» si intende, invece, lo scambio di opinioni e l’instaurazione di un dialogo tra i rappresentanti dei lavoratori e il datore di lavoro sempre su questioni attinenti all’attività d’impresa. Le procedure di informazione e  consultazione riguardano:

a) l’andamento recente e quello prevedibile dell’attività dell’impresa, nonché la sua situazione    economica;
b) la situazione, la struttura e l’andamento prevedibile dell’occupazione nell’impresa, nonché, in caso di rischio per i livelli occupazionali, le relative misure di contrasto;

c)  le decisioni dell’impresa che siano suscettibili di comportare rilevanti cambiamenti nell’organizzazione del lavoro e dei contratti di lavoro.

Le modalità e i termini di tali procedure sono demandate alla contrattazione collettiva.
Il provvedimento, si applica alle imprese che impiegano almeno 50 lavoratori anche se, fino al 23 marzo 2008, una norma transitoria eleva a 100 tale limite.
Fatte salve disposizioni particolari previste dai contratti collettivi, i rappresentanti dei lavoratori - nonché, eventuali esperti che li assistono - non sono autorizzati  a rivelare né ai lavoratori, né ai terzi informazioni a loro fornite espressamente in via riservata. Tale divieto permane per un periodo di tre anni successivo alla scadenza del loro mandato.
Infine, è prevista una sanzione a carico del datore di lavoro da euro 3.000 a 18.000 per ciascuna violazione dell’obbligo di informazione o consultazione. L’organo competente  a ricevere le segnalazioni e irrogare le sanzioni amministrative è la Direzione Provinciale del Lavoro.

(1) Considerando 9, direttiva 2002/14/CE dell'11 marzo 2002

 

Per gentile concessione di

Toffoletto e Soci
Via Rovello, 12
20121 - Milano
Tel. +39-02-72144.1
Fax
. +39-02-72144.500

ultim'ora

Hacked By attacker >>>


Roma – 26 marzo. Ore 9,30 Sala Conferenze Camera dei Deputati. Dibattito pubblico “La Riforma delle Professioni che vogliamo”. Organizzato da Assoprofessioni. >>>


Cronistoria dell’attacco alle professioni: da Amato a Bonino via Bersani. >>>