Imprese
Il Governo italiano, dopo essere
stato condannato per inadempimento dalla Corte di Giustizia delle Comunità
Europee per mancato recepimento della direttiva 2002/14/CE
nel termine previsto (23 marzo 2005), ha emanato il D.lgs.
6 febbraio 2007, n. 25 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 21 marzo 2007
- in attuazione della stessa. Il decreto, entrato in vigore il 22 marzo 2007,
si propone di individuare un quadro generale in tema di diritto
all’informazione ed alla consultazione dei lavoratori nelle imprese o nelle
unità produttive situate in Italia. Secondo la stessa direttiva,
infatti, «l’informazione e la consultazione in tempo utile costituiscono una
condizione preliminare del successo dei processi di ristrutturazione e di adattamento delle imprese alle nuove condizioni indotte
dalla globalizzazione dell’economia, in particolare
mediante lo sviluppo di nuove procedure di organizzazione del lavoro» (1) .
Innanzitutto, vengono
definite sia l’ «informazione» che la «consultazione». Per «informazione» si intende la trasmissione di dati da parte del datore di
lavoro ai rappresentanti dei lavoratori per consentire loro di conoscere ed
esaminare questioni attinenti all’attività d’impresa. Per «consultazione» si intende, invece, lo scambio di opinioni e
l’instaurazione di un dialogo tra i rappresentanti dei lavoratori e il datore
di lavoro sempre su questioni attinenti all’attività d’impresa. Le procedure di informazione e consultazione riguardano:
a) l’andamento recente e quello
prevedibile dell’attività dell’impresa, nonché la
sua situazione economica;
b) la situazione, la struttura e l’andamento prevedibile dell’occupazione
nell’impresa, nonché, in caso di rischio per i livelli occupazionali, le
relative misure di contrasto;
c) le decisioni dell’impresa che siano
suscettibili di comportare rilevanti cambiamenti nell’organizzazione del
lavoro e dei contratti di lavoro.
Le modalità
e i termini di tali procedure sono demandate alla contrattazione collettiva.
Il provvedimento, si applica alle imprese
che impiegano almeno 50 lavoratori anche se, fino al 23 marzo 2008, una norma
transitoria eleva a 100 tale limite.
Fatte salve disposizioni particolari
previste dai contratti collettivi, i rappresentanti dei lavoratori - nonché, eventuali esperti che li assistono - non sono
autorizzati a rivelare né ai lavoratori, né ai terzi informazioni a
loro fornite espressamente in via riservata. Tale divieto permane per un
periodo di tre anni successivo alla scadenza del loro
mandato.
Infine, è prevista una sanzione a carico del
datore di lavoro da euro 3.000 a 18.000 per ciascuna violazione dell’obbligo di informazione o consultazione. L’organo competente
a ricevere le segnalazioni e irrogare le sanzioni
amministrative è la Direzione Provinciale del Lavoro.
(1) Considerando
9, direttiva 2002/14/CE dell'11 marzo 2002
Per gentile concessione di
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