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Con una serie di ordinanze, emesse nella camera di consiglio del 9 luglio u.s., la sezione III bis del Tar Lazio ha accolto l’istanza di sospensiva del bando per la integrazione delle graduatorie ad esaurimento nella parte in cui prevede il dimezzamento del punteggio per il servizio prestato in scuole di montagna. Il Tar, sconfessando il Consiglio di Stato - che ha, invece, ritenuto che la sentenza della Corte Costituzionale avrebbe superato quanto disposto dalla legge n. 296/2006 e che, con riguardo alle graduatorie ad esaurimento, non si sarebbe in presenza di rapporti esauriti (che, in quanto tali, si sottrarrebbero agli effetti della pronuncia della Corte Costituzionale) - e condividendo in pieno i rilievi mossi al riguardo dai nostri legali, ha accolto la sospensiva. Il Tar si è così espresso:“Avuto riguardo al contenuto precettivo dei commi 605, lett. c) e 607 dell’art. 1 della legge n. 296/2006 che fanno salvi rispettivamente la valutazione in misura doppia dei servizi prestati anteriormente alla predetta data (id est 1 settembre 2007), nonché le valutazioni dei titoli conseguiti anteriormente e già riconosciuti nelle graduatorie permanenti relative al biennio 2005/2006 - 2006/2007 e considerato di non poter aderire all’assunto secondo cui la sentenza della Corte costituzionale n. 11/2007 avrebbe superato quanto stabilito dalle predette disposizioni”. Il segretario generale dello Snals-Confsal, Marco Paolo Nigi, ha espresso soddisfazione per la pronuncia del Tar del Lazio che “salvaguarda i diritti degli insegnanti che si sono sobbarcati il sacrificio di levarsi all’alba per raggiungere disagiate sedi di servizio e che, in base all’ordinanza del Consiglio di Stato, avrebbero dovuto essere retrocessi in graduatoria”.
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