Previdenza
L’articolo 1, comma 1, del Decreto legislativo n. 103 del
10 febbraio 1996, ha disposto la tutela previdenziale obbligatoria, a decorrere
dal 1° gennaio 1996, ai soggetti che svolgono attività autonoma di libera
professione, senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è condizionato all’iscrizione in appositi albi o elenchi.
Ai sensi dell’articolo 4 del citato Decreto è stato costituito l’ente
pluricategoriale, avente configurazione di diritto privato, al quale convengono
varie categorie professionali tra le quali quella degli infermieri
professionisti, a seguito della costituzione dell’ENPAPI, Ente Nazionale di
Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica. Per effetto di
quanto sopra la contribuzione previdenziale è dovuta al predetto ENPAPI da
tutti i soggetti iscritti nei Collegi IP.AS.VI. che esercitano attività libero
professionale individualmente, nelle forme associative o sotto forma di
collaborazione coordinata e continuativa, in presenza o meno di altra diversa
attività di tipo subordinato. Pertanto le strutture periferiche avranno cura di
esaminare con ogni possibile attenzione le domande di iscrizione alla Gestione
separata, al fine di non accettare iscrizioni di professionisti titolari di
redditi derivanti dall’esercizio delle loro specifiche professioni, prevenendo
erronei versamenti di contributi. Considerato il principio dell’esclusiva
iscrivibilità dei professionisti alle proprie Casse, si rammenta che, in linea
generale, sono invece valide le iscrizioni di professionisti alla Gestione
separata soltanto ove siano motivate dallo svolgimento di attività e
prestazioni diverse dalla professione abituale per la quale sono o devono essere
iscritti alle Casse professionali.