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Entrerà in vigore il 24 novembre prossimo il DLgs n. 206 del 9 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 261 dello stesso giorno, che attua la direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.  Il Decreto disciplina il riconoscimento – ai fini dell’accesso alle professioni regolamentate e del loro esercizio in un altro Paese UE - delle qualifiche professionali acquisite in uno Stato membro dell'Unione europea. Il Decreto si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea che vogliano esercitare sul territorio nazionale, quali lavoratori subordinati o autonomi, compresi i liberi professionisti, una professione regolamentata in base a qualifiche professionali conseguite in uno Stato membro dell'Unione europea e che, nello Stato d'origine, li abilita all'esercizio di detta professione. 

L’articolo 5 individua le autorità competenti a ricevere le domande per ottenere il riconoscimento; ad esempio, per le professioni di architetto, pianificatore territoriale, paesaggista, conservatore dei beni architettonici ed ambientali, architetto junior e pianificatore junior, l’autorità competente è il Ministero dell'università e della ricerca. Il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie assolve i compiti di Coordinatore nazionale presso la Commissione europea e di Punto nazionale di contatto per le informazioni e l'assistenza sui riconoscimenti. 

L’articolo 10 disciplina la dichiarazione preventiva che il prestatore di servizi è tenuto a presentare in caso di spostamento temporaneo; tale dichiarazione deve essere resa 30 giorni prima del trasferimento e deve contenere informazioni sulla prestazione di servizi e sulla copertura assicurativa per la responsabilità professionale. La dichiarazione ha validità per l'anno in corso e deve essere rinnovata, se il prestatore intende successivamente fornire servizi temporanei o occasionali in tale Stato membro.
L’articolo 22 stabilisce che se il professionista intenda invece trasferirsi stabilmente in un altro Paese, debba seguire la procedura per il riconoscimento professionale, inoltrando domanda all’autorità competente, la quale accertata la completezza della documentazione esibita ne darà notizia all'interessato (art. 16). Qualora la formazione del richiedente non sia ritenuta sufficiente per l’esercizio della professione nello Stato ospitante, il riconoscimento può essere subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento non superiore a tre anni o di una prova attitudinale.

L’articolo 26 prevede che il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie elabori proposte in materia di piattaforme comuni per semplificare le procedure di riconoscimento; all’elaborazione delle piattaforme partecipano le autorità competenti, sentiti gli ordini, i collegi o gli albi per le professioni regolamentate, e le associazioni rappresentative, se si tratta di professioni non regolamentate.
La sezione VIII, articolo 52, illustra i requisiti minimi della formazione di architetto, necessari ai fini del riconoscimento: almeno quattro anni di studi a tempo pieno oppure sei anni di studi, di cui almeno tre a tempo pieno, in un'università o un istituto di insegnamento comparabile; l’insegnamento deve mantenere un equilibrio tra gli aspetti teorici e pratici della formazione in architettura e garantire l'acquisizione di determinate conoscenze e competenze.

 

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