Sanità
Il Senato ha approvato il
Ddl in materia di semplificazione degli
adempimenti amministrativi connessi alla tutela della salute.
Il provvedimento, che ora passa
all’approvazione della Camera, riguarda una serie di misure che vanno dalla
semplificazione della prescrizione di farmaci oppiacei per il dolore severo,
all’eliminazione di tanti certificati sanitari ormai inutili od obsoleti.
Ecco nel dettaglio le novità
previste:
a) Più facile prescrivere i farmaci contro il dolore
Ancora oggi in Italia è difficile
accedere ai farmaci per combattere il dolore.
Queste difficoltà ci pongono tra
gli ultimi posti in Europa per le prescrizioni dei farmaci oppiacei che servono
a combattere il dolore e le sofferenze, cui sono costretti milioni di italiani colpiti da gravi malattie come il cancro, ma
anche da patologie croniche e invalidanti o comunque da gravi traumi etc.
Con questo ddl si agisce su più
fronti:
·
attraverso opportune
modifiche introdotte nel testo unico sugli stupefacenti di cui al DPR. n.
309 del 1990 viene semplificata la prescrizione dei farmaci oppiacei,
consentendo al medico di utilizzare il ricettario normale anziché quello
speciale, eliminando così le difficoltà burocratiche che spesso rendono
difficili tali prescrizioni, conformandosi in tal caso la prescrizione al
vigente decreto sul “Ricettario del Servizio sanitario nazionale”con la formale
garanzia della contestuale conservazione di copia o fotocopia della ricetta da
parte del farmacista, anche al fine di dimostrare la liceità del possesso del
quantitativo di farmaci consegnati dal farmacista al paziente od alla persona
che li ritira;
·
viene consentita la
prescrizione dei medicinali oppiacei anche al di fuori delle patologie
oncologiche e quindi per quelle malattie croniche o invalidanti per le quali
un’adeguata terapia del dolore è essenziale per garantire una migliore qualità
della vita ai pazienti,
·
si semplifica
l’aggiornamento periodico dell’elenco dei farmaci oppiacei che potrà avvenire
con un decreto ministeriale, sentito il Consiglio superiore di sanità, senza
dover ricorrere a modifiche legislative come è invece previsto oggi,
·
si rende più agile la
gestione dei registri per il controllo del movimento degli stupefacenti ad uso
terapeutico facilitando il lavoro dei medici e dei farmacisti
·
si integra la tabella
specifica dove sono inseriti gli stupefacenti ad uso terapeutico con due
farmaci a base di sostanze cannabinoidi già in uso
Canada, Usa, Gran Bretagna, Svizzera, Olanda, Belgio e Germania.
b) Abolizione certificazioni
L’abolizione riguarda tra gli
altri:
·
un milione di certificati
richiesti agli alimentaristi per attestare
che sono indenni da malattie infettive e rinnovare i libretti sanitari,
·
i circa 800.000
insegnanti di ruolo che devono presentare un certificato di idoneità fisica al
momento dell’assunzione (i supplenti ad ogni inizio di anno scolastico),
·
i 150.000 aspiranti
volontari che ogni anno fanno domanda per svolgere il servizio civile ai quali
si richiede il certificato di idoneità fisica al servizio civile volontario,
·
40.000 nuovi impiegati che ogni anno vengono assunti nello Stato e negli Enti locali e devono presentare
un certificato di sana e robusta costituzione,
·
almeno 200.000
lavoratori (parrucchieri, maestri di sci, fochini,
conduttori di caldaie a vapore, giudici di pace, lavoratori extracomunitari
dello spettacolo) che ogni anno devono dimostrare di essere fisicamente idonei,
tramite un certificato medico,
·
i circa 550.000 bambini iscritti, al primo anno della scuola
primaria che, nonostante la possibilità della auto-certificazione o
dell’attestazione diretta dalla ASL alla scuola, devono presentare un
certificato vaccinale,
·
i 200.000 certificati
che ogni anno sono richiesti obbligatoriamente ai dipendenti pubblici e privati
per ottenere l’anticipazione del quinto dello stipendio,
·
i due milioni di
certificati inutili di sana e robusta costituzione,
·
il milione e mezzo di
certificati per i decessi (tre per ogni decesso per 500.000 morti l’anno).
In tutto circa 6,5 milioni di
certificati inutili che i cittadini non saranno più obbligati a richiedere, con
un grande risparmio di tempo e denaro (si può stimare
per difetto un risparmio di circa 40 milioni di euro l’anno).
È importante sottolineare,
comunque, la prospettiva certa della
possibilità di una futura individuazione di ulteriori misure relative ad
ulteriori certificazioni sanitarie da sopprimere come pure di altre pratiche
sanitarie divenute obsolete mediante apposite intese tra Stato, Regioni e
Province autonome e autonomie locali da sancire in sede di Conferenza unificata.
Il ddl prevede inoltre la contestuale
abrogazione di tutta una serie di autorizzazioni
sanitarie prescritte da disposizioni ormai superate per le imprese di
produzione e di lavorazione in campo alimentare.
c) Criteri per il trattamento dei dati sui pazienti nel Ssn
Altro aspetto rilevante contenuto
nel Ddl è l’introduzione di opportuni interventi per
il trattamento dei dati individuali sullo stato di salute destinati al “Nuovo
Sistema informativo sanitario (NSIS), interventi resi necessari per l’entrata
in vigore del “Codice in materia di protezione dei dati personali”, al fine di
proseguire alcune finalità di interesse pubblico quali la programmazione, la
gestione, il controllo e la valutazione dell’assistenza sanitaria.
d) Registri di mortalità e patologia riferiti a malattie di rilevante
interesse sanitario e sociale e
registri di portatori di protesi impiantabili
L’introduzione di tali registri è
finalizzata a garantire la raccolta dei dati sulla mortalità e incidenza delle
malattie ai fini di una corretta e più efficace programmazione e valutazione
dell’impatto degli interventi sanitari
in accordo con le Regioni e a monitorare gli interventi di protesizzazione
effettuati sui pazienti.
e) Lotta all’abusivismo sanitario per la tutela del cittadino
Il Disegno di legge è intervenuto
in maniera decisa per estirpare la dannosa pratica dell’esercizio abusivo della
professione sanitaria, soprattutto a danno della categoria professionale degli
odontoiatri dove si stima un’incidenza dell’abusivismo vicina al 25%. Il
provvedimento stabilisce che, in caso di condanna, il giudice disponga la confisca delle attrezzature utilizzate da
persone che hanno esercitato attività sanitarie senza averne titolo.
f) Previsione di percorsi differenziati
secondo sotto-specialità per le scuole di specializzazione di area sanitaria,
di durata non eccedente un biennio.
In questo senso viene data facoltà al Comitato si scienze mediche del
Consiglio universitario nazionale di provvedere alle opportune modifiche agli
ordinamenti didattici entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, anche riaccorpando specializzazioni oggi esistenti.
g) Facoltà conferita alle Regioni e
Province autonome di bandire con urgenza un concorso straordinario per titoli
di studio e professionali per
la copertura delle sedi farmaceutiche vacanti nel proprio territorio.
Si tratta di un intervento
normativo di particolare attualità ed urgenza, per la necessità, ormai non più
differibile, di assicurare in tempi brevi la copertura di oltre 500 farmacie
private troppo a lungo rimaste in attesa di assegnazione a causa della concreta
impossibilità di concludere in tempi ragionevoli le procedure concorsuali di
assegnazione previste dalla normativa fino ad oggi vigente (articolo 4 della
legge 362 del 1991 e relativo DPCM. 30 marzo 1994, n, 298). Tali procedure
comportano infatti una duplice selezione dei
farmacisti candidati sia per titoli di studio e di carriera e titoli
professionali sia attraverso una complessa prova attitudinale, articolata in cento domande di
farmacologia, tecnica farmaceutica e legislazione farmaceutica. La nuova
disciplina prevista dal Ddl semplifica le procedure per questi concorsi
straordinari (da bandirsi da ciascuna Regione entro novanta giorni dall’entrata
vigore della legge) in quanto comporta una procedura
di selezione per soli titoli di studio e professionali, includendo nel relativo
bando anche le farmacie vacanti per le quali i Comuni interessati non abbiano
deliberato il proprio diritto di prelazione entro sessanta giorni dall’entrata
in vigore della legge. Sono inoltre favoriti nel caso delle farmacie rurali i
candidati più giovani, poiché sono riservate ai concorrenti
con meno di quaranta anni tutte le sedi farmaceutiche rurali sussidiate.
Nel rispetto dei principi comunitari, sono previste equipollenze per le
attività svolte in altro Paese europeo.
h) Altre norme: alcol e pediatri
Nel ddl è poi previsto
l’innalzamento da 16 a 18 anni dell’età sotto la quale
è fatto divieto di somministrazione di bevande alcoliche, nuove norme per
facilitare la prescrizione di farmaci “off label”
(ovvero al di fuori delle indicazioni terapeutiche registrate) e per l’implementazione
dell’assistenza pediatrica.