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Dieci giorni di tempo per comunicare l’astensione dalle udienze in Corte di appello. Revoca almeno 5 giorni prima della data fissata per lo sciopero. Salvaguardia di prestazioni fondamentali per il diritto di difesa come, nel civile, i provvedimenti cautelari e di cognizione sommaria, in alcune fasi del processo relativo a separazioni e divorzi e affidamento e mantenimento di minori. Astensioni vietate anche per dichiarazione o revoca di fallimenti, e per le convalide di sfratto. Il nuovo Codice di autoregolamentazione delle astensioni forensi ha visto la luce ieri con la decisione del Garante per gli scioperi nei servizi pubblici essenziali di inviare il testo concordato con le associazioni forensi alla (Gazzetta Ufficiale» per la pubblicazione. Soddisfazione da tutti gli interessati. Dal Garante che da tempo sollecitava un adeguamento della disciplina ferma dal 2002 e dalle associazioni, a partire dall’Oua che per bocca del presidente Michelina Grillo sottolinea l’importanza di avere raggiunto una posizione unitaria di tutta l’avvocatura, che hanno accolto il riconoscimento della specificità degli scioperi dei legali. Che di un aggiornamento ci fosse bisogno è testimoniato soprattutto dalla serie di astensioni dell’estate-autunno 2006, quando l’Avvocatura ha contestato in maniera compatta la prima lenzuolata di liberalizzazioni del Governo Prodi. Allora le frizioni con il Garante furono frequenti, sino a sfociare in una sanzione di 25 mila euro inflitta all’Oua per un’astensione proclamata a luglio e non segnalata, per il Garante, in maniera tempestiva. Ora invece la sintesi raggiunta soddisfa un pò tutti e ha accolto nell’ultima versione la bozza preparata dalle associazioni. Per esempio, mitiga l’iniziale rigida esclusione della possibilità di revoca nei 5 giorni precedenti la data fissata per lo sciopero: adesso la revoca sarà possibile anche nei giorni immediatamente precedenti, a patto che siano insorti fatti significativi. Come pure viene cancellata la fattispecie delle astensioni civetta con l’unico scopo di paralizzare le rivendicazioni di altre associazioni. Il Codice prevede poi che tra la proclamazione e lo sciopero non possono passare più di 60 giorni. Ogni proclamazione deve riguardare un unico periodo di astensione e non può superare 8 giorni consecutivi, Per ogni mese non si potranno proclamare più di 8 i giorni, anche se per temi diversi di protesta. Giovanni Negri Tetto di astensioni a otto giorni Il nuovo Codice. Il nuovo testo di autoregolamentazione delle astensioni degli avvocati è stato inviato dal Garante per gli scioperi nei servizi pubblici essenziali alla «Gazzetta Ufficiale» per la pubblicazione La tempistica. L’astensione dalle udienze deve essere comunicata 10 giorni prima alla Corte d’Appello; la revoca 5 giorni prima dell’effettuazione. Tra la proclamazione dello sciopero e l’effettivo svolgimento non potranno trascorrere più di 60 giorni La durata. Gli scioperi non potranno durare più di 8 giorni consecutivi, e non potranno occupare più di 8 giorni al mese, anche se indetti su temi diversi L’elenco dei divieti. I divieti scattano, tra gli altri, nelle cautelari civili, in fasi particolari di separazioni, divorzi e affidamento figli. Ma anche per sfratti e fallimenti
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