Previdenza
L'Ente previdenziale ha chiarito la posizione sia dei titolari sia dei collaboratori assunti e a progetto L'INPS, il 10 gennaio 2008, ha rettificato la sua posizione iniziale chiarendo che i farmacisti iscritti all'ENPAF, titolari di parafarmacia, soci o associati in partecipazione agli utili, sono esclusi dall'iscrizione alla Gestione Commercio dell'INPS. Conseguentemente, si legge in una circolare dell'Ente previdenziale di categoria, i farmacisti iscritti all'Enpaf, titolari di parafarmacia, soci o associati agli utili dell'esercizio, a norma dell'art. 21 del Regolamento di previdenza e assistenza dell'ENPAF, sono obbligatoriamente assoggettati a contribuzione previdenziale intera. Con successiva nota del 24 gennaio, l'INPS ha evidenziato che non sono iscrivibili alla Gestione Separata anche i farmacisti, regolarmente iscritti all'ENPAF, che svolgano attività lavorativa con contratti a progetto nelle parafarmacie. La circolare prosegue chiarendo che "fermo restando che, ad avviso di questo Ente, gli iscritti agli Albi professionali, e pertanto anche i farmacisti, ai sensi dell'articolo 61 del D.Lgs. 276/2003, sono esclusi dalla disciplina del lavoro a progetto, l'INPS ha affermato comunque il principio che, nel caso di svolgimento di attività professionale con contratto a progetto, il farmacista iscritto all'ENPAF non è iscrivibile alla Gestione Separata, con la conseguenza che agli effetti della contribuzione obbligatoria dovuta a questo Ente, il contratto a progetto viene ad essere equiparato sul piano previdenziale al contratto di collaborazione coordinata e continuativa". Pertanto, a norma dell'articolo 21 del Regolamento di previdenza e assistenza dell'ENPAF, tali iscritti sono assoggettati a contribuzione previdenziale intera. Ovviamente, chiude il documento, il principio va esteso a tutti i casi in cui il farmacista presti attività professionale con contratto a progetto.